11 Marzo, 2019
|
Nessun Commento
Come funziona l’ecobonus.
Potranno avere l’incentivo tutte le persone, fisiche o giuridiche, che nel periodo compreso tra l’1 marzo 2019 e il 31 dicembre 2021 acquisteranno, anche in leasing, e immatricoleranno (devono verificarsi entrambe le condizioni) una macchina nuova con emissioni di anidride carbonica fino a 70 g/km e prezzo di listino fino a 50 mila euro + Iva. La legge prevede due scaglioni:
– fino a 20 g/km (in pratica solo le auto elettriche), a cui sarà concesso un incentivo di 4.000 euro
– 21-70 g/km, che potranno avere una riduzione di prezzo di 1.500 euro.
Il dato sulla CO2 preso in considerazione dalla norma sarà, fino al 31 dicembre 2020, quello basato sul ciclo Nedc (diretto o correlato nel caso in cui la vettura sia omologata sulla base del nuovo ciclo Wltp), lo stesso che sarà riportato sulla carta di circolazione alla riga V.7.
Se l’acquisto sarà accompagnato dalla rottamazione di una vecchia Euro 1, 2, 3, 4 (ma, attenzione, non una Euro 0) il bonus salirà, rispettivamente, a 6.000 e 2.500 euro. L’auto da rottamare dovrà essere intestata alla persona che si intesterà la macchina nuova oppure a un suo familiare convivente da almeno 12 mesi (bisognerà presentare al concessionario lo stato di famiglia).
Il bonus sarà erogato sotto forma di riduzione di prezzo da parte del concessionario (al dealer sarà rimborsato dalla Casa che a sua volta lo recupererà come credito d’imposta) e si aggiungerà al normale sconto praticato sulle auto nuove (le due voci dovranno essere separate e distinte sul contratto).
Fondi limitati.
Come accennato, i fondi sono limitati a 60 milioni di euro per il 2019. Per esempio, se per ipotesi si acquistassero solo auto elettriche con rottamazione potrebbero beneficiarne appena 10 mila persone. All’esaurimento dei fondi, ovviamente, l’incentivo non sarà più disponibile. Pare, ma al momento non è ancora certo (il decreto che disciplinerà le modalità di erogazione dell’ecobonus non è ancora stato pubblicato), che il bonus sarà diviso in tre tranche da 20 milioni ciascuna da erogare in tre diversi periodi dell’anno. I primi 20 milioni saranno disponibili dall’1 marzo al 30 giugno, i secondi 20 tra l’1 luglio e il 30 settembre e gli ultimi 20 tra l’1 ottobre e il 31 dicembre. Nel caso in cui alla fine di un periodo le risorse non fossero state interamente consumate sarebbero automaticamente trasferite al periodo successivo.
Un’altra condizione per avere diritto al bonus (ma non c’è ancora la conferma che arriverà con il decreto attuativo) sarà l’immatricolazione dell’auto entro sei mesi dall’acquisto.
Come funziona l’ecomalus. (ECO TASSA)
Chi acquisterà, anche in leasing, e immatricolerà (devono verificarsi entrambe le condizioni), nel periodo compreso tra l’1 marzo 2019 e il 31 dicembre 2021 un’auto nuova da immatricolare oppure già immatricolata all’estero con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km sarà soggetto al pagamento di una nuova imposta proporzionale alle emissioni. Anche in questo caso la legge ha previsto alcuni scaglioni:
– tra 161 e 175 g/km si pagheranno 1.100 euro
– tra 176 e 200 1.600 euro
– tra 201 e 250 g/km 2.000 euro
– oltre i 250 g/km 2.500 euro.
La tassa, che si aggiungerà a tutte le altre (Iva, Imposta provinciale di trascrizione, tassa automobilistica ed eventualmente il superbollo) si verserà una sola volta in un’unica soluzione con modello F24 Elementi identificativi, su cui andrà riportato il numero di telaio dell’auto (non il numero di targa) e il codice tributo 3500.
Con una circolare dell’ultim’ora l’Agenzia delle entrate ha esplicitamente affermato che il versamento andrà effettuato “entro il giorno di immatricolazione” dell’auto e che non sarà soggetto al pagamento della tassa chi ha acquistato un veicolo (anche all’estero) fino al 28 febbraio, anche se esso sarà targato a partire dall’1 marzo.
Nella pratica, visto che la scadenza di pagamento è il giorno dell’immatricolazione, che non sempre coincide con la data di consegna dell’auto, è possibile che l’imposta debba essere pagata prima del ritiro dell’auto. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità, in nome della massima semplificazione possibile per gli acquirenti, che dell’incombembenza possano farsi carico i venditori su delega dell’acquirente. In effetti l’Agenzia delle entrate sembra ammettere questa possibilità laddove scrive che “l’imposta in argomento è versata dall’acquirente o da chi rchiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente”. Si capirà nei prossimi giorni, disponibilità dei dealer permettendo, ovviamente.
Incentivi alle colonnine. La norma prevede anche l’incentivo all’acquisto di una wall box privata o condominiale (“non accessibile al pubblico”). Le spese per la posa in opera di un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici potranno essere detratte dalla dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali di pari importo nella misura del 50% e nel limite di 3 mila euro di spesa “documentata” sostenuta nel periodo compreso tra l’1 marzo 2019 e il 31 dicembre 2021.